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sabato, Marzo 7, 2026
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Caso Ramy, il GIP boccia la perizia chiesta dai PM

La giudice: “Non è uno strumento per orientare l’azione penale”

Il caso della morte di Ramy Elgaml, il 19enne deceduto il 24 novembre 2024 durante un inseguimento con i Carabinieri per le strade di Milano, torna al centro del dibattito giudiziario e mediatico. Il giudice per le indagini preliminari, Maria Idria Gurgo di Castelmenardo, ha rigettato la richiesta della Procura di Milano di disporre una perizia in incidente probatorio, ritenendo la domanda “carente di specificità” e non conforme alla funzione prevista dalla legge.

La Procura, rappresentata dai pm Giancarla Serafini e Marco Cirigliano, aveva avanzato la richiesta il 7 ottobre scorso, a quasi un anno dalla tragedia che aveva scosso il quartiere Corvetto e acceso proteste in tutta la città. L’obiettivo era ottenere una perizia “terza” che potesse chiarire la dinamica dell’incidente, considerata ancora controversa nonostante le numerose consulenze già agli atti.

Secondo i magistrati, le relazioni tecniche depositate – tra cui quella dell’ingegnere Domenico Romaniello, consulente della Procura – non permettevano di giungere a una ricostruzione univoca dell’evento. In particolare, si evidenziava un contrasto tra le valutazioni del consulente e le imputazioni formulate nella chiusura delle indagini, che contestano un concorso di colpa tra Fares Bouzidi, l’amico di Ramy alla guida dello scooter, e il carabiniere che conduceva l’ultima auto dell’inseguimento.

La gip, tuttavia, ha ritenuto che la richiesta non fosse sufficientemente motivata. “Non sono stati meglio specificati quali siano i profili essenziali del fatto in ordine ai quali si assume che le conclusioni divergenti dei vari consulenti non consentano una ricostruzione univoca dell’evento”, si legge nell’ordinanza. Inoltre, la giudice ha sottolineato che l’incidente probatorio non può essere utilizzato per orientare l’azione penale del pubblico ministero, ma solo per evitare che il processo resti sospeso per oltre 60 giorni, condizione che in questo caso non si verifica.

Le consulenze già depositate – provenienti dai pm, dalle difese e dai legali della famiglia Elgaml – sono state definite “corpose” e “condotte con rigoroso metodo scientifico”. Secondo la gip, sarà possibile procedere con una perizia durante il dibattimento, eventualmente limitata a punti specifici per integrare l’accertamento del fatto.

Il consulente Romaniello, nella sua relazione, aveva attribuito la responsabilità dell’incidente esclusivamente a Bouzidi, sostenendo che il carabiniere avesse mantenuto un comportamento corretto e che la distanza ravvicinata tra i veicoli – meno di 1,5 metri – fosse giustificata dal contesto di pubblica sicurezza. Tuttavia, i pm hanno contestato anche al militare la responsabilità per omicidio stradale, evidenziando proprio quella distanza “inidonea” come elemento critico.

La difesa del carabiniere, rappresentata dall’avvocata Arianna Dutto, si era opposta alla richiesta di perizia, sostenendo che le prove già acquisite fossero sufficienti. Ora la Procura dovrà decidere se procedere con la richiesta di rinvio a giudizio per entrambi gli indagati o se disporre ulteriori accertamenti tecnici.

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