A Milano, l’obbligo dei sensori per l’angolo cieco per tir e bus è stato ripristinato, poiché il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del Tar della Lombardia che lo scorso novembre aveva annullato completamente gli atti di Palazzo Marino riguardanti tale disposizione. Questa misura era stata introdotta dopo una serie di incidenti mortali in città ed era in vigore da ottobre.
Le aziende di trasporto e Assotir si erano rivolte al Tar per contestare questa decisione.
Obbligo di sensori per l’angolo cieco, perché il Comune può pretenderlo
Il tribunale amministrativo aveva stabilito che il Comune di Milano non aveva l’autorità per regolare la circolazione stradale in materia di ordine pubblico e sicurezza, competenze “esclusive” dello Stato. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha evidenziato che i Comuni, in base al decreto legislativo n. 285 del 1992 (il Codice della strada), hanno il potere di delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato.
Questo include la considerazione degli effetti del traffico sulla sicurezza stradale, sulla salute, sull’ordine pubblico, sull’ambiente e sul territorio.
Pertanto, il Comune ha legittimamente previsto l’obbligo dei sensori solo in una parte specifica della città (area B), con orari definiti e limitato a determinati mezzi. Questa disposizione costituisce effettivamente una forma di istituzione di una zona a traffico limitato.